Art. 7.

      1. Sono applicabili nella zona franca le disposizioni vigenti in materia doganale concernenti la repressione del contrabbando, nonché tutte le altre disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

 

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emanate in materia doganale, che non contrastano con le disposizioni della presente legge.
      2. In relazione al particolare regime di zona franca, costituiscono violazioni punibili con le stesse pene previste dalla legge doganale per il contrabbando:

          a) l'immissione delle merci estere nei magazzini della zona franca riservati al deposito delle merci nazionali;

          b) il trasporto di merci estere nella zona franca per strada non permessa, quando può fondatamente presumersi il proposito di introdurle fraudolentemente nel territorio doganale;

          c) il deposito di merci estere nella zona franca, in località o in quantità non permesse.

      3. Agli effetti del comma 2, sono considerati come merci estere i prodotti di origine nazionale che sono soggetti a diritti di confine all'atto della loro introduzione in territorio doganale.
      4. Il personale doganale ha facoltà di entrare negli stabilimenti, magazzini ed esercizi di qualsiasi specie esistenti nella zona franca e di ispezionare i libri e gli altri registri e documenti commerciali e contabili.