1. Sono applicabili nella zona franca le disposizioni vigenti in materia doganale concernenti la repressione del contrabbando, nonché tutte le altre disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
a) l'immissione delle merci estere nei magazzini della zona franca riservati al deposito delle merci nazionali;
b) il trasporto di merci estere nella zona franca per strada non permessa, quando può fondatamente presumersi il proposito di introdurle fraudolentemente nel territorio doganale;
c) il deposito di merci estere nella zona franca, in località o in quantità non permesse.
3. Agli effetti del comma 2, sono considerati come merci estere i prodotti di origine nazionale che sono soggetti a diritti di confine all'atto della loro introduzione in territorio doganale.
4. Il personale doganale ha facoltà di entrare negli stabilimenti, magazzini ed esercizi di qualsiasi specie esistenti nella zona franca e di ispezionare i libri e gli altri registri e documenti commerciali e contabili.